Legislazione ecommerce: decreti e regolamenti

Gestire un negozio online sta diventando sempre più semplice con CMS eccezionali che ci permettono di personalizzare ogni aspetto del nostro ecommerce. L’impetuosa crescita del settore, unita allo sviluppo della rete internet in generale, ha portato con sé la necessità di una legislazione pensata ad hoc. Oltre alle importanti regole per la gestione della privacy, per le spedizioni e i resi c’è da tenere conto dei sistemi fiscali che spesso non sono solo italiani, ma riguardano anche altri stati.

Ricordiamo che quando si parla di ecommerce “l’acquirente visiona i beni o servizi su un catalogo on line messo a disposizione dal cedente all’interno di un proprio sito web o di un portale e procede direttamente all’ordine del prodotto attraverso la rete Internet”.

Le tipologie di ecommerce in qualche modo riconosciute sono B2C (business to consumer) cioè destinato al consumatore finale, B2B (business to business) riguardante transazioni tra aziende e business to administration, che riguarda i rapporti fra imprese ed enti non commerciali.

A seconda della modalità di vendita c’è poi distinzione tra ecommerce indiretto (cessione di beni materiali scelti da catalogo, spediti con canali tradizionali e con pagamento con metodi elettronici o alla consegna) e ecommerce diretto (cessione di beni immateriali o servizi informatici).

Ad oggi l’impianto normativo riguardante l’ecommerce è composto da:

  • D.Lgs. 114/98 riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997.
    In questo caso l’ecommerce non è ben definito, ma rientra nella categoria “forme speciali di vendita al dettaglio” (art.4, comma 1) e, più precisamente, alla “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione”. La normativa prevede l’obbligo, da parte di chi voglia intraprendere un’attività commerciale, di inviarne comunicazione almeno trenta giorni prima del suo inizio al comune di residenza dell’esercente. Le sanzioni per mancata comunicazione sono amministrative (comma 1). Viene inoltre precisato che “nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dall’art. 5, nonché il settore merceologico di attività” (comma 3).
  • D.lgs. 185/99 attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
    La direttiva comunitaria è stata pensata per uniformare le tutele in merito ai contratti stipulati da consumatori di diversi stati dell’Unione Europea. Viene in particolare definito contratto a distanza “qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto”.
  • D.lgs. 70/2003 attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
    La direttiva è volta a creare un insieme uniforme di regole per il commercio elettronico assicurando la libera prestazione dei servizi online nella Comunità.

Per quanto riguarda l’IVA, la direttiva del Consiglio 2002/38/CE e successive introducono un regime speciale per le operazioni di ecommerce diretto:

  • tutte le forniture attraverso mezzi elettronici sono considerate prestazioni di servizi;
  • la tassazione (IVA) avviene nel luogo del consumo;
  • i servizi elettronici utilizzati nel territorio dell’Unione Europea sono assoggettati a IVA nel singolo paese del consumo quando sono posti in essere da un soggetto residente in un paese non appartenente all’Unione Europea;
  • per i soggetti extra UE devono essere emanate procedure semplificate per l’assolvimento degli obblighi tributari che derivano dall’effettuazione delle predette operazioni nel territorio dell’Unione Europea.

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